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COSTITUZIONE E FINALITA’
Art.1 – E’ costituita l’Associazione culturale e sociale denominata “Università Popolare”
Art.2  –  L’Associazione ha sede in Spinea – Via Paolo Veronese n. 54.
Art.3  –  L’Associazione ha durata illimitata e non si prefigge alcun scopo di lucro.
Art.4 – L’Associazione (d’ora in poi “Università”) si propone la diffusione della cultura, la promozione di iniziative di incontro, di dibattito, di informazione atte a migliorare l’inserimento sociale delle persone delle diverse età e la sensibilizzazione ai problemi esistenziali. Si propongono collegamenti con le istituzioni similari in Italia.
SOCI
Art.5  – Possono acquisire la qualità di socio persone fisiche o giuridiche, secondo modalità e le condizioni di cui agli articolo seguenti.
I soci si dividono in Fondatori, Ordinari, Aggregati, Benemeriti.
Art.6 – Soci Fondatori sono le persone intervenute nell’Atto Costitutivo dell’Università, sia a titolo individuale sia in quanto rappresentanti di Enti. Sono altresì tali persone ed Enti che, condividendo le finalità dell’istituzione, contribuiscono in modo significativo allo sviluppo dell’Università e siano dichiarati tali, su proposta del Consiglio Direttivo, dall’Assemblea dei soci con maggioranza di due terzi.
Art.7 – Soci ordinari sono le persone fisiche o giuridiche che, condividendo le finalità dell’Università, intendono collaborare al loro conseguimento.
Art.8 – La qualità di Socio Ordinario si acquisisce con l’accettazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, e il versamento della quota stabilita annualmente dall’Assemblea dei Soci; si perde per decesso, dimissioni, morosità e indegnità: la morosità viene dichiarata dal Consiglio Direttivo, la indegnità sancita dall’Assemblea dei Soci.
ORGANI DELL’UNIVERSITA’
Art. 9 – Organi dell’Università sono:
a) Assemblea dei Soci;
b) Consiglio Direttivo;
c) Presidente;
d) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
e) Il Collegio dei Probiviri.
Art. 10 – L’Assemblea dei Soci è composta dai Soci Fondatori e dai Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota annuale. I Soci possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri Soci, anche se membri del Consiglio Direttivo, tranne, in questo caso, per l’approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di Consiglieri; ogni Socio può essere portatore al massimo di tre deleghe.
Presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, è convocata almeno una volta all’anno entro il mese di Giugno, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun Socio, contenente l’ordine del giorno, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza e su richiesta di almeno un terzo dei Soci.
Art. 11 – L’Assemblea delibera sul Bilancio consuntivo e preventivo, sulle quote annuali dei Soci Fondatori e Ordinari, sugli orientamenti generali dell’Università, sulla nomina ogni tre anni dei Componenti il Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell’Atto Costitutivo e Statuto e su tutto quanto altro ad essa demandato per legge o per Statuto.
Delle riunioni di Assemblea dei Soci si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Art. 12 – Il Consiglio Direttivo è composto di sette membri eletti dall’Assemblea dei Soci per la durata di tre anni, dei quali quattro fra i Soci Fondatori e tre fra i Soci Ordinari.
In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio Direttivo alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea Annuale dei Soci.
Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l’Assemblea dei Soci. Si riunisce almeno tre volte all’anno e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri. Nessun compenso è dovuto ai suoi membri.
Il Consiglio Direttivo si riserva di emanare apposito regolamento operativo per la migliore programmazione e gestione dell’attività associativa.
Art. 13 – Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Università, senza limitazioni. Esso procede pure alla nomina del Direttore dei corsi, dei docenti dell’Università, di dipendenti ed impiegati determinandone gli eventuali compensi e rimborsi spese e compila il regolamento per il funzionamento dell’Università.
Art. 14 – Il Presidente, ed in sua assenza il Vice-Presidente, rappresenta legalmente l’Università, nei confronti di terzi ed in giudizio; cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
Art. 15 – Il Direttore dei corsi provvede all’organizzazione scientifico didattica dell’Università; preside il Collegio dei Docenti e partecipa al Consiglio Direttivo senza alcun diritto di voto.
PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
Art. 16 – Il patrimonio dell’Università sarà costituito:
a) dalle quote di fondazione dei Soci;
b) dai beni mobili ed immobili che divengono proprietà dell’Università;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
Il finanziamento annuale proviene:
a) dalle quote sociali e dei partecipanti all’Università;
b) dall’utile derivante da particolari iniziative e pubblicazioni;
c) da contribuzione di Enti Privati e Pubblici;
d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
Art. 17 – L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 30 aprile successivo vengono disposti dal Consiglio Direttivo il Bilancio Consuntivo e quello Preventivo del successivo esercizio da presentare all’approvazione dell’Assemblea dei Soci. Detti bilanci saranno presentati con le stesse scadenze alle Amministrazioni Pubbliche, Comunali e Regionali unitamente alle richieste di contributi e sovvenzioni.
Art. 18 – Collegio dei Revisori dei Conti –
si compone di tre membri più di un supplente; durano in carica per lo stesso periodo e sono eletti con le stesse modalità previste per il Consiglio Direttivo. Il Collegio nomina al suo interno il Presidente. Il Collegio ha il compito di verificare la contabilità, accerta la consistenza della cassa e l’esistenza di eventuali valori. I membri del Collegio possono intervenire con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Art. 19 – Collegio dei Probiviri –
Si compone di tre membri più un supplente; durano in carica per lo stesso periodo e sono eletti con le stesse modalità previste per il Consiglio Direttivo. Provvedono ad esprimersi su eventuali problematiche inerenti le attività dell’associazione e problemi tra soci e associazione, decidono altresì nei ricorsi contro provvedimenti di cancellazione e sospensione dei soci. Le delibere vengono trascritte su apposito verbale e comunicate agli interessati.
SCIOGLIMENTO DELL’UNIVERSITA’
Art. 20 – Lo scioglimento dell’Università è deliberato dall’Assemblea dei Soci, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio a istituzioni con finalità analoghe.
Art. 21 – Per quanto non contemplato dal presente Statuto valgono le norme e disposizioni delle vigenti leggi.

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