|
COSTITUZIONE E FINALITA’
Art.1 – E’ costituita l’Associazione culturale e sociale denominata
“Università Popolare”
Art.2 – L’Associazione ha sede in Spinea – Via Paolo
Veronese n. 54.
Art.3 – L’Associazione ha durata illimitata e non si
prefigge alcun scopo di lucro.
Art.4 – L’Associazione (d’ora in poi “Università”) si propone la
diffusione della cultura, la promozione di iniziative di incontro,
di dibattito, di informazione atte a migliorare l’inserimento
sociale delle persone delle diverse età e la sensibilizzazione ai
problemi esistenziali. Si propongono collegamenti con le istituzioni
similari in Italia.
SOCI
Art.5 – Possono acquisire la qualità di socio persone fisiche
o giuridiche, secondo modalità e le condizioni di cui agli articolo
seguenti.
I soci si dividono in Fondatori, Ordinari, Aggregati, Benemeriti.
Art.6 – Soci Fondatori sono le persone intervenute nell’Atto
Costitutivo dell’Università, sia a titolo individuale sia in quanto
rappresentanti di Enti. Sono altresì tali persone ed Enti che,
condividendo le finalità dell’istituzione, contribuiscono in modo
significativo allo sviluppo dell’Università e siano dichiarati tali,
su proposta del Consiglio Direttivo, dall’Assemblea dei soci con
maggioranza di due terzi.
Art.7 – Soci ordinari sono le persone fisiche o giuridiche che,
condividendo le finalità dell’Università, intendono collaborare al
loro conseguimento.
Art.8 – La qualità di Socio Ordinario si acquisisce con
l’accettazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio
Direttivo, e il versamento della quota stabilita annualmente
dall’Assemblea dei Soci; si perde per decesso, dimissioni, morosità
e indegnità: la morosità viene dichiarata dal Consiglio Direttivo,
la indegnità sancita dall’Assemblea dei Soci.
ORGANI DELL’UNIVERSITA’
Art. 9 – Organi dell’Università sono:
a) Assemblea dei Soci;
b) Consiglio Direttivo;
c) Presidente;
d) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
e) Il Collegio dei Probiviri.
Art. 10 – L’Assemblea dei Soci è composta dai Soci Fondatori e dai
Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota annuale. I Soci
possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri Soci,
anche se membri del Consiglio Direttivo, tranne, in questo caso, per
l’approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a
responsabilità di Consiglieri; ogni Socio può essere portatore al
massimo di tre deleghe.
Presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, è convocata
almeno una volta all’anno entro il mese di Giugno, mediante
comunicazione scritta diretta a ciascun Socio, contenente l’ordine
del giorno, almeno dieci giorni prima di quello fissato per
l’adunanza e su richiesta di almeno un terzo dei Soci.
Art. 11 – L’Assemblea delibera sul Bilancio consuntivo e preventivo,
sulle quote annuali dei Soci Fondatori e Ordinari, sugli
orientamenti generali dell’Università, sulla nomina ogni tre anni
dei Componenti il Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell’Atto
Costitutivo e Statuto e su tutto quanto altro ad essa demandato per
legge o per Statuto.
Delle riunioni di Assemblea dei Soci si redige un verbale firmato
dal Presidente e dal Segretario.
Art. 12 – Il Consiglio Direttivo è composto di sette membri eletti
dall’Assemblea dei Soci per la durata di tre anni, dei quali quattro
fra i Soci Fondatori e tre fra i Soci Ordinari.
In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio
Direttivo alla prima riunione provvede alla sua sostituzione
chiedendone la convalida alla prima Assemblea Annuale dei Soci.
Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un
Vice-Presidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia
provveduto l’Assemblea dei Soci. Si riunisce almeno tre volte
all’anno e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o
che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri. Nessun
compenso è dovuto ai suoi membri.
Il Consiglio Direttivo si riserva di emanare apposito regolamento
operativo per la migliore programmazione e gestione dell’attività
associativa.
Art. 13 – Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la
gestione ordinaria e straordinaria dell’Università, senza
limitazioni. Esso procede pure alla nomina del Direttore dei corsi,
dei docenti dell’Università, di dipendenti ed impiegati
determinandone gli eventuali compensi e rimborsi spese e compila il
regolamento per il funzionamento dell’Università.
Art. 14 – Il Presidente, ed in sua assenza il Vice-Presidente,
rappresenta legalmente l’Università, nei confronti di terzi ed in
giudizio; cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del
Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima
riunione.
Art. 15 – Il Direttore dei corsi provvede all’organizzazione
scientifico didattica dell’Università; preside il Collegio dei
Docenti e partecipa al Consiglio Direttivo senza alcun diritto di
voto.
PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
Art. 16 – Il patrimonio dell’Università sarà costituito:
a) dalle quote di fondazione dei Soci;
b) dai beni mobili ed immobili che divengono proprietà
dell’Università;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di
bilancio.
Il finanziamento annuale proviene:
a) dalle quote sociali e dei partecipanti all’Università;
b) dall’utile derivante da particolari iniziative e pubblicazioni;
c) da contribuzione di Enti Privati e Pubblici;
d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo
sociale.
Art. 17 – L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni
anno.
Entro il 30 aprile successivo vengono disposti dal Consiglio
Direttivo il Bilancio Consuntivo e quello Preventivo del successivo
esercizio da presentare all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.
Detti bilanci saranno presentati con le stesse scadenze alle
Amministrazioni Pubbliche, Comunali e Regionali unitamente alle
richieste di contributi e sovvenzioni.
Art. 18 – Collegio dei Revisori dei Conti –
si compone di tre membri più di un supplente; durano in carica per
lo stesso periodo e sono eletti con le stesse modalità previste per
il Consiglio Direttivo. Il Collegio nomina al suo interno il
Presidente. Il Collegio ha il compito di verificare la contabilità,
accerta la consistenza della cassa e l’esistenza di eventuali
valori. I membri del Collegio possono intervenire con voto
consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Art. 19 – Collegio dei Probiviri –
Si compone di tre membri più un supplente; durano in carica per lo
stesso periodo e sono eletti con le stesse modalità previste per il
Consiglio Direttivo. Provvedono ad esprimersi su eventuali
problematiche inerenti le attività dell’associazione e problemi tra
soci e associazione, decidono altresì nei ricorsi contro
provvedimenti di cancellazione e sospensione dei soci. Le delibere
vengono trascritte su apposito verbale e comunicate agli
interessati.
SCIOGLIMENTO DELL’UNIVERSITA’
Art. 20 – Lo scioglimento dell’Università è deliberato
dall’Assemblea dei Soci, la quale provvede alla nomina di uno o più
liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio a
istituzioni con finalità analoghe.
Art. 21 – Per quanto non contemplato dal presente Statuto valgono le
norme e disposizioni delle vigenti leggi.
[Torna su] |
|